I numerosi elementi problematici in precedenza evidenziati e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di D. verso "cosa nostra", nonché gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti all'attività imprenditoriale di B., richiedevano una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche - salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo del contrario - unitarie e complessive, tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, la registrazione di una condotta, da parte di D., che si risolveva, oggettivamente, in un arricchimento di "cosa nostra", ma che, negli anni eighty appariva divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti del sodalizio e, inoltre, in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria.
Sulla foundation di tali considerazioni, ha affermato che il reato può dirsi iniziato con la realizzazione dell'accordo tra l'imprenditore B.S. e "cosa nostra" e che la sua cessazione è da individuare nel momento della interruzione dei comportamenti consapevolmente e volontariamente tenuti dall'imputato in esecuzione dell'accordo stesso. In altri termini, il patto di protezione non è stato ritenuto il fatto indicativo della consumazione del reato, bensì un evento dotato di rilevanza causale per la vitalità del sodalizio.
In altre parole, il capo di un’associazione per delinquere deve rispondere di questo gravissimo crimine anche se non ha materialmente preso parte ai crimini realizzati dall’associazione (rapine, truffe, ecc.).
Di qui, da tali forse troppo ampie considerazione di ordine giuridico e storico il Collegio trae la problematicità interpretativa di applicare l’istituto del concorso esterno alla fattispecie dell’art. 416 c.p., figura negli altri ordinamenti Europei (con la sola eccezione francese) rigorosamente tipizzato, e di qui la necessità di sottoporre la questione alla superiore conoscenza delle ss.
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11.2. La configurabilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al ricorrente rende infondati gli ulteriori rilievi difensivi in tema di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza dell'artwork.
Si discute se ai fini della sussistenza del numero minimo di partecipazioni debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere. Parte della dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte propendono for each la soluzione negativa. Secondo la dottrina dominante, invece, è preferibile la soluzione positiva in quanto conforme all’artwork.
1. Col primo e col terzo motivo di impugnazione la difesa dell’imputato pone la questione giuridica della ipotizzabilità nel caso di specie della nozione di concorso esterno in relazione alle condotte che si ritendono accertate e della stessa ipotizzabilità dell’istituto in relazione al reato di cui all’artwork.
In quest’ultimo caso la condotta di colui che non aderisce all’accordo non è punibile ai sensi dell’artwork. 110 in combinato disposto con l’art. 416 c.p.; al più, la condotta agevolatrice potrebbe essere sussunta sotto la disciplina del reato di assistenza agli associati ex artwork. 418 c.p.
Gli attentati di matrice mafiosa, posti in essere nel 1990 ai danni dei magazzini "Standa" di Catania appartenenti a "Fininvest" (svalutati dalla Corte territoriale) andavano sottoposti a nuova valutazione alla luce dei rilievi difensivi circa il fatto che essi potevano rappresentare l'espressione di un rapporto tra B. e la mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse (sia pure necessitato per il primo) e costituire, di riflesso, l'espressione (non rileva se quale causa o effetto) di un rapporto di D.
Di conseguenza, anche in sede di giudizio di rinvio, trovano applicazione i limiti previsti in through generale for every il giudizio d'appello, dal momento che l'esigenza di superare un giudizio meramente cartolare non può consentire di travolgere lo schema generale dei poteri del giudice di rinvio.
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A pag. 397 della sentenza impugnata si riscontra un'ulteriore argomentazione illogica e contraddittoria, laddove, da un lato, si prende atto delle ritorsioni poste in essere da R.
La nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico - funzionalistica che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento dei scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità for each le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria website della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez.